Skip to content

Le prestazioni antinfortunistiche e di malattia


In caso di infortunio o di malattia professionale, oltre alle prestazioni sanitarie, che sono a carico del servizio sanitario nazionale, competono ai soggetti assicurati prestazioni economiche di natura indennitaria, differenziate a seconda del carattere permanente o temporaneo della menomazione o dell'affezione morbosa: l'indennità giornaliera, la rendita, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, la rendita di passaggio, l'assegno di invalidità.
In caso di morte, invece, compete i familiari la rendita per i superstiti dell'assegno funerario.
Il diritto alle prestazioni in una subordinato da alcun requisito di anzianità assicurativa minima e sorge anche se il datore di lavoro non ha adempiuto all'obbligazione contributiva di legge.
Ricorre, nella fattispecie, il principio di automaticità delle prestazioni.
Analizziamo i vari tipi di prestazioni economiche di natura indennitaria:
- nel caso in cui l'evento lesivo determini una inabilità temporanea assoluta specifica, cioè una abolizione temporanea, ma totale, delle attitudini psicofisiche dell'infortunato in relazione al lavoro specificamente svolto, al lavoratore infortunato compete, a partire dal quarto giorno (cioè dal termine del cosiddetto "periodo di carenza"), una indennità giornaliera di importo commisurato alla retribuzione, per l'industria, fisso, per l'agricoltura.
Tale tipo di evento non comporta indennizzi per danno biologico: questo infatti è tutelato solo quando è "permanente".
L'importo della suddetta indennità è ragguagliato al 60% della retribuzione dei 12 mesi precedenti; tuttavia, se la durata dell'invalidità e si prolunga oltre 90 giorni, detta percentuale aumenta al 75%.
Per il periodo di carenza provvede il datore di lavoro, pagando l'intera retribuzione per il giorno in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, e il 60% della stessa per i tre giorni successivi.
La maggior parte dei contratti collettivi, comunque, prevede un'integrazione fino alla copertura del 100% della retribuzione normale di fatto;
- ben più articolata, a seguito della riforma apportata dal d.lgs. 38/2000, è la disciplina della rendita, che viene erogata nel caso in cui la menomazione sull'affezione morbosa abbia carattere permanente.
In precedenza la prestazione era erogata soltanto in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale: cioè di una menomazione o di una definitiva privazione delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, e informa di rendita rapportata alla retribuzione e al grado di invalidità, con quote integrative per il carico di famiglia.
Attualmente, invece, per effetto della più volte ricordata estensione della tutela anche al danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa;
- l'assegno per l'assistenza personale continuativa spetta al lavoratore titolare di rendita per inabilità, che presenti menomazioni tali da richiedere l'assistenza di altra persona per l'espletamento dei normali atti della vita quotidiana, quale che sia il grado di inabilità;
- la rendita di passaggio viene corrisposta, in aggiunta alle altre prestazioni e per la durata di un anno, al lavoratore affetto da silicosi o asbestosi, con inabilità permanente di qualunque grado, purché non superiore al 60%, che abbia lasciato volontariamente la lavorazione che ha provocato la malattia;
- l'assegno di incollocabilità spetta quegli invalidi al lavoro (per infortunio o malattia professionale), le cui menomazioni siano di caratteristiche tali da renderli idonei allo stesso collocamento in quota obbligatoria;
- infine, in caso di morte del lavoratore assicurato, ai familiari superstiti compete (oltre un assegno funerario al ristoro delle spese per le esequie) la rendita ai superstiti, che viene erogata pro quota al coniuge (fino a che non si risposi) e ai figli e soggetti equiparati, o, in mancanza dei suddetti familiari, agli ascendenti e ai fratelli, purché già conviventi e a carico.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.