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Accertamento tecnico nel processo penale


La pubblica accusa durante le indagini preliminari può nominare consulenti tecnici quando occorre procedere ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessari specifiche competenze.
Il consulente non può rifiutare la sua opera e può altresì essere autorizzato dal Pubblico Ministero ad assistere a singoli atti di indagine.
Qualora l’accertamento tecnico appaia ripetibile, il Pubblico Ministero nomina un consulente tecnico e fa svolgere l’accertamento in segreto.
Il verbale di tale atto è collocato nel fascicolo delle indagini ed è destinato a confluire nel fascicolo del Pubblico Ministero dopo l’udienza preliminare.
Se l’accertamento tecnico appaia non ripetibile, il codice attribuisce a tale atto efficacia simile alla perizia, subordinandolo ad un controllo da parte dell’indagato.
In questi casi il Pubblico Ministero deve dare un previo avviso all’indagato, all’offeso e ai rispettivi difensori, in quanto costoro possono nominare consulenti tecnici come avviene per la perizia.
I difensori, nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati, hanno diritto di assistere al conferimenti dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.
Il verbale relativo all’accertamento non ripetibile è destinato a confluire nel fascicolo per il dibattimento dopo l’udienza preliminare.
L’indagato ha un ulteriore potere di formulare, prima del conferimento dell’incarico, riserva di incidente probatorio.
In questi casi il Pubblico Ministero deve disporre che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.
Se l’accertamento tecnico non ripetibile è comunque differibile (ad esempio perché è effettuabile una sola volta ma non necessariamente in tempi brevi) ed è ugualmente compiuto nonostante la riserva di incidente probatorio promossa dall’indagato, il relativo verbale è inutilizzabile nel dibattimento.
Se l’accertamento tecnico non ripetibile non è neppure differibile (ad esempio perché il tempo renderebbe viziati i risultati) ed è compiuto nonostante la riserva, il relativo verbale è utilizzabile in dibattimento.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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