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Appellabilità della parte civile nel processo penale


Prima della modifica intervenuta nel 2006, il codice permetteva alla parte civile di godere del medesimo potere di appello spettante al pm.
La l. 46/2006 ha eliminato quel rinvio che concedeva alla parte civile tale potere di impugnazione, ma tale eliminazione crea un vuoto di regolamentazione che si scontra col principio di tassatività che fonda il sistema.
La nuova disciplina non indica più espressamente il mezzo di impugnazione spettante alla parte civile, ma si limita ad affermare che l’eventuale rimedio è limitato ai soli affetti della responsabilità civile.
Poiché, quindi, la legge non dice alcunché in relazione all’appello, in base al principio di tassatività la parte civile non può proporre questo mezzo di impugnazione contro la sentenza, si questa di condanna o di assoluzione.
La parte civile è titolare dell’unico rimedio concesso a tutte le parti contro le sentenze, e cioè del ricorso per Cassazione.
Se la Cassazione accoglie il ricorso del danneggiato, rimette gli atti al giudice civile.
A seguito della riforma, il sistema necessita di almeno un correttivo: di fronte ad una sentenza di assoluzione non appellabile, il vincolo del giudicato sul risarcimento del danno non è più accettabile, perché la parte civile non è messa in grado di far rilevare un errore che tocca il merito del giudizio.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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