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Avviso di conclusione delle indagini


Quando il Pubblico Ministero ritiene di chiedere il rinvio a giudizio, deve notificare all’indagato e al suo difensore un atto dal contenuto piuttosto articolato: l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Tale avviso, che deve essere notificato prima della scadenza del termine per le indagini, contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto.
In tal modo la persona sottoposta alle indagini, che può non aver mai ricevuto l’informazione di garanzia, viene per la prima volta informata dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico.
Inoltre l’avviso contiene l’avvertimento che l’indagato ed il suo difensore hanno la facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini.
L’indagato è avvertito che entro il termine di 20 giorni può esercitare le seguenti facoltà:
- può presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni difensive;
- può chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, il quale può anche rifiutarsi;
- può presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio, richiesta che deve essere obbligatoriamente accolta a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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