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Completezza della motivazione nella sentenza nel processo penale


Il requisito della completezza della motivazione deve riguardare sia la decisione in fatto, sia quella in diritto.
Quest’ultima non suscita particolari problemi; spesso invece, le sentenze non sono adeguatamente motivate in fatto.
L’esposizione delle prove, tuttavia, non basta ad esaurire il dovere di motivare in fatto.
Come è stato giustamente osservato, il concetto di motivazione esprime più di quanto non esprima quello di indicazione.
Motivare significa, infatti, rendere esplicito anche il canone di argomentazione utilizzato per arrivare all’affermazione della sussistenza (o della insussistenza) del fatto imputato.
Il giudice non può limitarsi a scegliere un’ipotesi ricostruttiva del fatto e ad enunciare le prove che la confermano, ma deve anche indicare le ragioni che lo hanno portato ad escludere le ipotesi antagoniste ed a ritenere non attendibili le prove contrarie addotte.
E’ proprio qui che si coglie la novità introdotta dal codice del 1988: la struttura della motivazione assume un carattere dialogico, nel senso che essa deve dar conto del conflitto sulle prove e di quello sulle ipotesi.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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