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Condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari: gravità del delitto


Il codice (artt. 280 e 287 c.p.p.) dispone che non siano applicabili le misure coercitive ed interdittive nei procedimenti per quei reati che sono denominati “contravvenzioni”; in questi ultimi si possono adottare soltanto misure cautelari reali.
Inoltre l’art. 280 c.p.p. impedisce che, di regola, possano applicarsi misure coercitive ed interdittive al di sotto di una soglia minima di gravità del delitto addebitato; tale soglia fa riferimento alla pena detentiva stabilita nel massimo per il delitto.
La determinazione della pena ai fini dell’applicazione delle misure cautelari si effettua considerando la pena detentiva prevista in astratto nel massimo per il singolo delitto consumato o tentato.
Alla quantità così individuata devono essere aggiunti gli aumenti di pena previsti per le circostanze aggravanti ad efficacia speciale (che prevedono pena di specie diversa o determinano la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato) ad effetto speciale (che comportano un aumento o una diminuzione superiore a ⅓); quindi devono essere operate le diminuzioni di pena previste per le circostanze attenuanti ad efficacia speciale o ad effetto speciale.
Nel regolare l’applicazione delle misure cautelari personali, il codice distingue tre fondamentali categorie di delitti:
prima categoria, delitti punibili nel massimo con la reclusione fino a 3 anni; di regola nessuna misura cautelare personale può essere disposta;
seconda categoria, delitti punibili nel massimo con la reclusione superiore a 3 anni ma inferiore a 4; applicabili le misure coercitive diverse dalla custodia in carcere;
terza categoria, delitti punibili nel massimo con la reclusione di almeno 4 anni o con l’ergastolo; consentono l’applicazione anche della misura della custodia in carcere.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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