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Decisione definitiva giudice: Decreto che dispone il giudizio


E’ emesso nei casi nei quali il gup non pronuncia la sentenza di non luogo a procedere, cioè quando gli elementi forniti dal Pubblico Ministero a sostegno della richiesta, e le prove eventualmente raccolte nell’udienza preliminare, fanno ritenere prevedibile una condanna in dibattimento.
La valutazione effettuata dal Pubblico Ministero circa la “idoneità” degli elementi a sostenere l’accusa in dibattimento, può essere smentita dal gup.
Il decreto che dispone il giudizio svolge insieme due funzioni:
“decisione”, che accoglie la richiesta formulata dal pm.
Il decreto esprime una decisione, ma non è motivato in quanto il legislatore vuole evitare il pregiudizio che deriverebbe all’imputato ove un giudice prima del dibattimento affermasse l’attendibilità degli elementi di prova a carico.
Il decreto contiene l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze, l’indicazione dei relativi articoli di legge che si presumono violati e l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
“ordine”, di citazione per il dibattimento.
Il giudice precisa la data e il luogo dell’udienza dibattimentale, con l’avvertimento per l’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in contumacia.
La notifica all’imputato contumace o assente deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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