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Decisione definitiva giudice: Sentenza di non luogo a procedere


La sentenza è pronunciata in base a motivi di diritto o di fatto, ossia quando:
sussiste una causa che estingue il reato (ad esempio, prescrizione);
sussiste una causa per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o proseguita (ad esempio, manca la querela);
il fatto non è previsto dalla legge come reato;
esiste la priva che l’imputato è, in sintesi, innocente (cioè il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato);
è accertato che la persona non è punibile per qualsiasi causa, tranne la mancanza di imputabilità (il cui accertamento spetta al giudice del dibattimento).
Il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.
Nella fase interinale che va dalla ricezione della richiesta di rinvio a giudizio allo svolgimento dell’udienza preliminare, il giudice non può adottare l’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., ma deve dare impulso al rito tipico della fase in corso che è quello camerale dell’udienza preliminare e solo nell’ambito di questa può emettere, ricorrendone le condizioni, la detta declaratoria.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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