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Esigenze cautelari


Le misure personali possono essere applicate soltanto quando esiste in concreto almeno una delle esigenze cautelari indicate tassativamente dall’art. 274 c.p.p.
Il pm, nel presentare al giudice la richiesta motivata di disporre una misura cautelare, deve fornire gli elementi di prova che dimostrino in concreto sia l’esistenza di tutte le condizioni necessarie per applicare la misura richiesta (gravità del delitto, punibilità in concreto e gravi indizi), sia il ricorrere di una delle esigenze cautelari, cioè:
Pericolo di inquinamento della prova, il Pubblico Ministero deve dimostrare che vi sono in concreto situazioni di attuale pericolo sia per l’acquisizione della prova (pericolo di occultamento), sia per l’acquisizione in modo genuino (pericolo di alterazione).
Le indagini, cui questo si riferisce, devono essere quelle relative al fatto di reato per il quale si procede.
Pericolo di fuga, tale esigenza sussiste quando l’imputato si è dato alla fuga o vi è il concreto pericolo che si dia alla fuga.
Occorre, tuttavia, che il giudice ritenga possibile che all’imputato possa essere irrogata con la sentenza una pena superiore a due anni di reclusione.
Al di sotto di tale soglia il legislatore impedisce di dare rilevanza al pericolo di fuga.
Tale esigenza vuole evitare che l’imputato si sottragga all’esecuzione della pena, e non a garantire la sua presenza in giudizio, come viceversa avviene in altri ordinamenti.
Pericolo che vengano commessi determinati reati, ciò quando vi è il pericolo che l’imputato commetta una delle seguenti categorie di delitti:
- gravi delitti con l’uso di armi o altri mezzi di violenza personale;
- gravi delitti diretti contro l’ordine costituzionale;
- delitti di criminalità organizzata;
- delitti della stessa specie di quello per il quale si procede, in questo caso vi è un ulteriore limite all’applicabilità delle misure custodiali, che possono essere disposte soltanto quando per tali delitti è prevista la pena della reclusione di almeno 4 anni nel massimo (praticamente gli arresti domiciliari vengono equiparati alla custodia in carcere tra i delitti di terza categoria di gravità).
Il pericolo deve essere desunto da specifiche modalità del fatto di reato e dalla personalità pericolosa dell’autore del fatto, con il limite che la pericolosità deve essere ricavata dai precedenti penali o da comportamenti o atti concreti, che devono essere specificatamente indicati.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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