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I casi di revisione nel processo penale


La revisione può essere chiesta nei casi seguenti:
- Fatti incompatibili con quelli accertati da altra sentenza, se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli accertati in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o del giudice speciale.
- Sentenza revocata che abbia deciso una questione pregiudiziale, se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata.
- Nuove prove che determinano il proscioglimento, se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o congiunte a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.
- Sentenza pronunciata in conseguenza di un fatto previsto dalla legge come reato, se è dimostrato che la sentenza venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio (ad esempio, per falsa testimonianza) o di un altro fatto previsto dalla legge come reato (ad esempio, calunnia, simulazione di reato, frode processuale).
E’ consentita la revisione anche al fine di ottenere l’assoluzione anche perché vi è un ragionevole dubbio sulla reità o sull’esistenza di una causa di giustificazione.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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