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I poteri di iniziativa probatoria in dibattimento del giudice


Nel dibattimento, i poteri di iniziativa probatoria spettanti al giudice, sono ancora più ampi.
Tuttavia, essi devono rispettare due regole:
carattere successivo, soltanto “dopo” che le parti hanno avuto la possibilità di esercitare i loro poteri, il giudice può svolgere la sua attività di supplenza probatoria; ne deriva che il giudice non deve “scompaginare” l’ordine che ogni parte vuole dare al suo caso;
carattere non esaustivo, i poteri esercitabili dal giudice non sono esaustivi di altri poteri, sia nel senso che possono essere sollecitati da altri soggetti diversi dalle parti, sia nel senso che, una volta che siano stati esercitati dal giudice, le parti possono riprendere l’iniziativa probatoria.

Tali poteri sono:

- Il giudice, anche d’ufficio, può disporre che sia data lettura integrale o parziale degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento.
Tuttavia la lettura delle dichiarazioni può essere disposta soltanto dopo l’esame della persona che le ha rese, a meno che l’esame non si svolga.

- Il presidente, anche su richiesta di un altro componente del collegio, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell’esame.
Si tratta di un potere di “suggerimento” esercitabile in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento, e cioè dopo che si sono svolti i “casi” dell’accusa e della difesa.
A seguito della sollecitazione, l’iniziativa probatoria spetta alle parti, che possono accogliere o meno il “suggerimento”.
Spetta a loro scegliere quali mezzi di prova richiedere.
Il giudice, nel corso dell’istruzione dibattimentale, sentite le parti, può revocare con ordinanza l’ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse, cioè prove che erano state richieste a suo tempo dalle parti e che il giudice aveva escluso.

- Il giudice può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di nuovi mezzi di prova se risulta assolutamente necessario per l’accertamento dei fatti.
Il potere è esercitabile terminata l’acquisizione delle prove, e cioè dopo che si sono conclusi i “casi” dell’accusa e della difesa.
La “assoluta necessità” può consistere in:
- incertezza derivante da un’istruzione dibattimentale non esauriente;
- difesa d’ufficio tardiva, svogliata o inefficace;
- accusa inefficace o deliberata inerzia della medesima in dibattimento.
L’assunzione d’ufficio di nuovi mezzi di prova prescinde dai limiti costituiti dalle liste testimoniali e dalle richieste introduttive.
Se le prove sono state ammesse d’ufficio e si tratta dell’esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all’esito, la parte che deve condurre l’esame diretto.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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