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Il diritto ad effettuare le contestazioni probatorie


Il difensore dell’indagato nella fase delle indagini preliminari conosce, di regola, soltanto i pochi atti che siano stati depositati ai sensi dell’art. 366 c.p.p. presso la segreteria del pm.
La conoscenza di tali atti è indispensabile per condurre in modo efficace l’esame incrociato e, soprattutto, per controllare la credibilità e l’attendibilità del dichiarante.
In considerazione di ciò, il codice pone al Pubblico Ministero l’obbligo di depositare, 2 giorni prima dell’udienza di incidente probatorio, i verbali delle dichiarazioni che la persona da esaminare ha rilasciato in precedenza alla polizia giudiziaria e al pm.
Resta il fatto che il difensore può conoscere soltanto le precedenti dichiarazioni della persona da esaminare, mentre il Pubblico Ministero ha il quadro completo delle indagini espletate fino a quel momento.
In caso di reati di violenza sessuale, di pedofilia o di tratta di persone, in relazione all’incidente probatorio su minore di anni 16 il Pubblico Ministero ha l’obbligo di depositare in segreteria tutti gli atti di indagine compiuti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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