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Il ruolo della parte civile nel processo penale


La parte civile non è completamente estromessa.
Una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di giudizio abbreviato, la parte civile può non accettare tale rito; in questo caso, se il giudice pronuncia sentenza di assoluzione, tale provvedimento non ha efficacia di giudicato e la parte civile può esercitare l’azione risarcitoria davanti al giudice civile senza subire la sospensione di tale procedimento fino a sentenza penale definitiva.
Viceversa, la parte civile che ha accettato il giudizio abbreviato in modo espresso o implicito subisce la sospensione del processo civile, eventualmente promosso, fino alla sentenza penale irrevocabile e subisce altresì la conseguente efficacia del giudicato di assoluzione.
La decisione di condanna nel giudizio abbreviato ha efficacia di giudicato, salva l’ipotesi in cui la parte civile, che non abbia accettato il rito, si opponga a tale efficacia.
Se il giudice procede ad integrazione probatoria d’ufficio o a seguito della richiesta condizionata dell’imputato, il diritto alla prova contraria spetta soltanto al pm, e non anche alla parte civile.
La sentenza di condanna contiene il capo civile sul risarcimento dei danni e, su richiesta del danneggiato, può essere pronunciata la condanna provvisionale immediatamente esecutiva.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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