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Impugnazioni contro le misure cautelari personali: appello


L’appello è un mezzo di impugnazione residuale rispetto al riesame e riguarda tutte quelle ordinanze che non applicano per la prima volta una misura coercitiva.
L’appello deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento.
Procedimento: il Tribunale della libertà decide sull’appello entro termini diversi da quelli previsti dal procedimenti di riesame (20 giorni anziché 10).
Inoltre i termini sono ordinatori e non perentori: il loro eventuale superamento non comporta l’inefficacia della misura cautelare impugnata.
Le modalità di svolgimento sono simili a quelle viste per il riesame.
La dichiarazione con cui le parti redigono l’appello deve precisare, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali il soggetto interessato ritiene che il provvedimento debba essere annullato o modificato.
E’ una impugnazione limitatamente devolutiva, cioè il controllo esercitabile dal Tribunale è limitato ai soli motivi di doglianza esposti nella dichiarazione di impugnazione dall’imputato o dal pm.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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