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Informazioni da persone informate nel processo penale


La denominazione (informazioni) ed il riferimento al soggetto che rende dichiarazioni (persona informata) vogliono sottolineare il principio secondo cui la sentenza dibattimentale si fonda sulle prove legittimamente acquisite in dibattimento: le “informazioni” assunte durante le indagini non possono, di regola, essere utilizzate per pronunciare tale decisione.
Il codice impone al Pubblico Ministero e alla polizia giudiziaria il divieto di chiedere alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto, informazioni sulle domande formulate e delle risposte date nel corso dell’intervista, in quanto altrimenti la persona informata avrebbe l’obbligo di rispondere secondo verità creando di fatto una situazione di squilibrio e disuguaglianza tra accusa e difesa.
Questo divieto costituisce un limite al potere di indagine dell’autorità inquirente a tutela della segretezza degli atti di investigazione difensiva.
Le informazioni sono documentate mediante verbale e, di regola, non sono utilizzabili in dibattimento.
La persona informata gode di due garanzie: il privilegio contro l’autoincriminazione e l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in qualità di persona informata se avrebbe dovuto esser sentita fin dall’inizio in qualità di imputato o indagato.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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