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L’ordine delle prove all’interno del singolo caso nel processo penale


All’interno del singolo “caso” l’ordine nel quale vengono assunte le prove è stabilito dalla parte che ha richiesto le stesse.
Il potere di stabilire liberamente l’ordine di assunzione delle prove all’interno del singolo “caso” trova la sua giustificazione teorica nel principio argomentativo della prova.
Pertanto, all’interno del caso dell’accusa e di quello della difesa possono essere assunti o acquisiti tutti i mezzi di prova: le prove reali, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, le perizie, i confronti, ecc…
Possono anche essere ammessi i mezzi di ricerca della prova, come ad esempio le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri.
Rientrano all’interno del singolo “caso”, ove siano richieste dalla parte, la lettura dei documenti ammessi e quella degli atti compiuti in fasi precedenti, se consentita dalla legge.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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