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La contumacia nel processo penale


La contumacia è la situazione processuale dell’imputato il quale, benché ritualmente avvisato o citato, non compare all’udienza senza che sussista un suo legittimo impedimento.
In tal caso egli è rappresentato dal difensore.
Si distingue concettualmente dall’assenza: infatti nelle ipotesi di assenza l’imputato manifesta la rinuncia a partecipare al processo, viceversa si ha contumacia allorché l’imputato non è presente all’inizio dell’udienza senza aver manifestato una rinuncia a comparire.
Una volta che l’udienza si sia conclusa, al contumace deve essere notificato il decreto che dispone il giudizio.
A tale atto è allegata la dichiarazione di contumacia.
E’ possibile che l’imputato, dichiarato contumace, compaia prima della decisione.
In tal caso il giudice deve revocare l’ordinanza di contumacia.
L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.
Può altresì accadere che, dopo la pronuncia dell’ordinanza dichiarativa della contumacia, ma prima della decisione, pervenga la prova che l’imputato non era comparso a causa della mancata conoscenza effettiva incolpevole dell’avviso o per legittimo impedimento.
Si tratta di una prova “tardiva” che impone al giudice di revocare l’ordinanza contumaciale e, se l’imputato non è comparso, deve rinviare l’udienza su richiesta di parte o d’ufficio.
Se, invece, la prova è “tardiva” per colpa dell’imputato, il codice prevede che gli atti compiuti restino validi, mentre se la prova è pervenuta tardivamente e l’imputato dimostra che ciò non è dovuto a sua colpa, il giudice deve disporre l’assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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