Skip to content

La richiesta di archiviazione nei confronti di un indagato


Il Pubblico Ministero che chiede l’archiviazione ha l’onere di instaurare un contraddittorio scritto con la persona offesa, che abbia dichiarato in precedenza di voler essere informata circa l’eventuale archiviazione.
La persona offesa riceve l’avviso che è stata presentata richiesta di archiviazione e viene altresì informata che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti depositati e può presentare opposizione motivata, chiedendo la prosecuzione delle indagini, presso la segreteria del pm.
Se l’offeso non presenta opposizione, il gip effettua un controllo senza udienza sulla richiesta di archiviazione, e solo in caso di rigetto della richiesta da parte del giudice egli provvede a fissare l’udienza in camera di consiglio, alla quale possono partecipare il pm, la persona offesa, l’indagato e il suo difensore.
La medesima udienza ha luogo quando l’offeso presenta opposizione ammissibile; mentre in caso di opposizione inammissibile, il giudice si limita ad operare un controllo senza udienza che potrà condurre comunque all’udienza in camera di consiglio qualora rigetti la richiesta di archiviazione.
Nei casi nei quali viene disposta l’udienza in camera di consiglio viene attivato un ulteriore controllo di tipo “generico” operato dal procuratore generale presso la Corte d’Appello, che riceve comunicazione dell’udienza e può avocare il procedimento.

Nell’udienza in camera di consiglio, il gip ha ampi poteri di controllo.
Oggetto di valutazione è sia la richiesta di archiviazione, sia l’eventuale opposizione dell’offeso.
Il giudice può scegliere tra tre diversi provvedimenti:
- può indicare al Pubblico Ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie;
- può ordinare che il Pubblico Ministero formuli l’imputazione;
- può disporre l’archiviazione.
Il massimo grado di controllo si ha quando, a seguito dell’udienza in camera di consiglio, il giudice dispone con ordinanza che il Pubblico Ministero formuli l’imputazione entro 10 giorni: si tratta della c.d. imputazione coatta.
Ovviamente sarà il Pubblico Ministero a scegliere l’imputazione che ritiene conforme alla legge, anche se è vincolato a formularne comunque una; e deve farlo entro 10 giorni.
Entro 2 giorni dalla formulazione dell’imputazione coatta, il giudice deve fissare con decreto la data dell’udienza preliminare.
Si tratta di una forma particolare di udienza preliminare, che in questo caso non è preceduta da una richiesta di rinvio a giudizio.
In tale sede un diverso giudice controllerà la fondatezza dell’accusa e potrà, se del caso, ordinare ulteriori indagini o assumere prove (il ruolo del gup è simile a quello del gip).

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.