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La sentenza penale irrevocabile ed il processo per il risarcimento cagionato dal reato


Occorre esaminare quali effetti possa avere il giudicato penale nei processi civili ed amministrativi che hanno ad oggetto il danno derivante dal reato.
Il giudice civile, o amministrativo, potrà condannare al risarcimento il colpevole se risulta accertata la responsabilità penale dell’imputato.
Si tratta di vedere se tale accertamento spetta in esclusiva, o meno, al giudice penale.
Sui rapporti tra processo penale e processi civili o amministrativi sono possibili in astratto le tre seguenti soluzioni:
Completa separazione tra le giurisdizioni, con la conseguenza che il giudicato penale di assoluzione o di condanna non esplica alcun effetto, né preclusivo, né vincolante, nei confronti dei processi civili o amministrativi.
Totale efficacia del giudicato penale di condanna o di assoluzione, nel senso che esso ha un effetto vincolante sul potere di accertamento spettante al giudice civile o amministrativo.
Il giudicato penale “fa stato” nel senso che il fatto accertato dal giudice penale deve essere considerato “vero” dagli altri giudici.
Tale sistema è denominato unità della giurisdizione in quanto soltanto il giudice penale può accertare l’esistenza o meno della responsabilità per un fatto di reato.
Efficacia parziale del giudicato penale, l’efficacia del giudicato si ha in casi determinati, e cioè soltanto per specifici oggetti che sono stati accertati dal giudice penale.
In tale ipotesi siamo in presenza di un sistema misto.
I sistemi processuali inquisitori accolgono l’unità della giurisdizione, in quanto non possono ammettere che due giudici assumano contemporaneamente e separatamente le prove del medesimo fatto, ed eventualmente arrivino a decidere in modo difforme.
La soluzione della separazione delle giurisdizioni è tipica degli ordinamenti accusatori.
In essi spetta al danneggiato far valere la propria pretesa risarcitoria davanti al giudice civile prima, durante o dopo il processo penale.
Il codice del 1988 accoglie una soluzione di tipi misto: da un lato pone come regola la separazione delle giurisdizioni, dall’altro prevede casi eccezionali nei quali il giudicato penale ha efficacia su determinati oggetti accertati o soltanto contro determinati soggetti.
In definitiva il codice del 1988 accoglie la soluzione mista sotto vari profili: permette al danneggiato di costituirsi parte civile come avviene nel sistema inquisitorio.
La scelta può essere accettabile soltanto se le sue modalità di attuazione risultano ragionevoli.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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