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La specialità dei procedimenti alternativi a quello ordinario


Da un punto di vista meramente formale i procedimenti semplificati s dividono in due gruppi:
quelli che si limitano ad eliminare l’udienza preliminare per pervenire in modo più veloce al dibattimento.
Tali procedimenti, che di regola prescindono dal consenso dell’imputato, sono il giudizio direttissimo e il giudizio immediato.
Su richiesta del Pubblico Ministero l’eliminazione avviene in modo imperativo, e cioè in base ad un provvedimento emesso senza il consenso dell’imputato;
quelli che omettono il dibattimento.
In questi casi la semplificazione opera solo con il consenso dell’imputato, poiché il diritto al dibattimento è un aspetto centrale del diritto di difesa.
I procedimenti speciali fondati sul consenso dell’imputato sono il giudizio abbreviato, il patteggiamento e, in qualche misura, il procedimento per decreto (dove la mancata opposizione configura un implicito consenso).
In questi riti il giudice compie le sue valutazioni utilizzando gli atti raccolti in modo unilaterale dalle parti.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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