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Le funzioni eventuali della fase degli atti preliminari al dibattimento


Richiesta di autorizzare la citazione dei dichiaranti, le parti hanno la possibilità di chiedere al presidente del collegio giudicante la citazione delle persone delle quali intendono ottenere l’esame in dibattimento.
Se vogliono renderne obbligatoria la presenza, hanno l’onere di chiederne la citazione.
Assunzione di prove urgenti (cioè non rinviabili al dibattimento), l’assunzione di tali prove è richiesta dalle parti al presidente del collegio giudicante nei casi in cui è possibile procedere a incidente probatorio.
Qualora il presidente accolga la richiesta, le prove urgenti sono assunte in una udienza dibattimentale anticipata, che si celebra con la presenza del pubblico; tuttavia, non interviene il collegio giudicante, ma soltanto il presidente dello stesso.
Pronuncia di sentenza anticipata di proscioglimento, ciò può avvenire nei casi nei quali l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (ad esempio, remissione di querela) o nei quali il reato è estinto (ad esempio, amnistia o prescrizione).
La sentenza in questione può essere emessa soltanto quando, per accertare l’improcedibilità o l’estinzione del reato, non è necessario assumere prove in dibattimento; occorre inoltre che l’imputato o il Pubblico Ministero non si oppongano.
La sentenza di non doversi procedere è emessa dal collegio giudicante in camera di consiglio, sentiti il Pubblico Ministero e l’imputato, ed è inappellabile.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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