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Le impugnazioni contro le misure cautelari personali


I provvedimenti che applicano, modificano o revocano le misure cautelari sono impugnabili nei casi previsti dalla legge.
Il codice prevede tre mezzi di impugnazione: il riesame, l’appello e il ricorso in Cassazione.
L’impugnazione contro una misura cautelare costituisce un procedimento incidentale, che si sviluppa parallelamente allo svolgersi del procedimento principale.
Il riesame è ammesso di regola soltanto contro le ordinanze che applicano per la prima volta una misura coercitiva; la richiesta può essere proposta esclusivamente dall’imputato o da suo difensore.
L’appello è ammesso nei confronti di tutti gli altri provvedimenti in tema di misure cautelari personali; esso può essere proposto dall’imputato, dal suo difensore e dal pm.
Competente a decidere sia sul riesame che sull’appello è il Tribunale, in composizione collegiale, del capoluogo del distretto di Corte d’Appello nel quale ha sede il giudice che ha disposto la misura.
Tale organo è denominato “Tribunale della libertà”.
Il ricorso per Cassazione è ammesso, di regola, contro le decisioni emesse in sede di riesame e di appello; in via eccezionale tale ricorso è consentito in alternativa al riesame.
Può essere proposto esclusivamente dall’imputato o dal suo difensore.
La caratteristica comune ai tre mezzi di impugnazione sta nel fatto che essi non hanno efficacia sospensiva sul provvedimento che limita la libertà personale.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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