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Le impugnazioni nel processo penale: l’effetto sospensivo


L’esecuzione della sentenza, di regola, è sospesa durante il corso dei termini per impugnare e fino all’esito dell’ultimo giudizio di impugnazione concretamente esperito.
Le sentenze hanno forza esecutiva quando sono divenute “irrevocabili”.
L’effetto sospensivo dell’impugnazione deriva dall’art, 272 cost., in base al quale l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva.
La regola dell’effetto sospensivo trova la sua eccezione per le impugnazioni contro le misure cautelari (riesame, appello e ricorso per Cassazione): tali impugnazioni non hanno in alcun caso effetto sospensivo.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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