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Le indagini integrative


Una volta che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il Pubblico Ministero e il difensore possono compiere attività integrativa di indagine con esclusione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell’imputato o del difensore di questo.
Ove debba essere assunto un atto che prevede il contraddittorio e tale atto non sia rinviabile al dibattimento, non vi è altro strumento se non l’assunzione della prova urgente.
Le indagini integrative sono sottoposte ad un contraddittorio successivo; la documentazione di tali atti deve essere immediatamente depositata nella segreteria del Pubblico Ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia.
L’art. 430 bis c.p.p. vieta alla polizia giudiziaria, al Pubblico Ministero ed al difensore di assumere informazioni dalle persone indicate dal altra parte delle liste testimoniali, a pena di inutilizzabilità delle informazioni ricevute.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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