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Mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova di reità


Le formule assolutorie che abbiamo illustrato devono essere applicate dal giudice sia quando manca la prova della reità dell’imputato, sia quando la reità è dubbia perché le prove di accusa sono insufficienti o contraddittorie.
Nel codice previgente, in caso di dubbio il giudice doveva assolvere con la formula “per insufficienza di prove”.
La formula era pregiudizievole per il prosciolto perché esprimeva una riprovazione morale.
Nel nuovo codice il dubbio non può essere manifestato nel dispositivo, che resta di assoluzione piena.
Soltanto nella motivazione il giudice deve indicare per quali motivi ritiene che l’accusa non sia riuscita ad eliminare ogni ragionevole dubbio.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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