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Caratteristiche del contratto di somministrazione


Con questo contratto una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).
È contratto consensuale, ad efficacia obbligatoria nel caso di somministrazione d’uso (di bottiglie per la vendita di bevande, che debbono essere restituite), o ad effetti reali nella somministrazione di consumo (fornitura di gas, energia elettrica etc. in cui le cose fornite vengono trasferite in proprietà al somministrato).
Si tratta di un contratto di durata.
La prestazione è periodica quando va ripetuta a distanza di tempo, a scadenze determinate (es. somministrazione settimanale di foraggio ad una scuderia). Continuativa è invece la prestazione che si prolunga ininterrottamente per tutta la durata del contratto (es. erogazione di acqua corrente).
Di frequente ricorrenza nel contratto di somministrazione è la cd. clausola di esclusiva, in virtù della quale uno o entrambi i contraenti si impegnano a non offrire e/o chiedere la stessa prestazione ad altri in un determinato ambito territoriale e per il tempo della durata del contratto.
Rileva infine il cd. patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale, con cui il somministrato si obbliga a preferire il somministrante, a parità di condizioni, per la stipula di un futuro contratto di somministrazione avente lo stesso oggetto: la clausola viene indicata come tipico esempio di prelazione convenzionale.
Sottospecie del contratto di somministrazione, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 1559 c.c., è il contratto di Catering, di derivazione anglosassone, con cui una parte si obbliga verso corrispettivo di un prezzo ad approvvigionare l’altra di pasti pronti per il consumo.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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