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Definizione di fonti di cognizione

Strumenti con cui le fonti sono portate a conoscenza dei destinatari. In Italia, esse sono:
a) ufficiali (gazzetta ufficiale): tutti gli atti normativi devono essere pubblicati su una fonte ufficiale cosicchè i cittadini e gli organi preposti all’applicazione del dir lo possano conoscere.
Proprio per questo,  i nuovi atti, non entrano in vigore subito dopo la pubblicazione ma, solo dopo la cosiddetta “vacatio legis” (periodo di 15 giorni, in cui gli effetti del nuovo atto sono sospesi): dopo di che il nuovo atto diviene obbligatorio per tutti, e vige la presunzione di conoscenza della legge (ignorantia legis non excusat) e l’obbligo del giudice di applicarla, senza che siano le parti a provarne l’esistenza (iuria novit curia: il giudice deve valutare che la norma esiste e che è valida, cioè è in conformità con le norme di rango superiore).
b) non ufficiali: possono essere fornite da soggetti pubblici (ministeri, regioni) o da privati (case editrici) ed essere cartacee o informatiche. Le notizie che esse pubblicano non hanno valore legale.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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