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Diritto romano: il mutuo

DIRITTO ROMANO: IL MUTUO


Il mutuo consiste nel trasferimento della proprietà di una somma di denaro o di altre cose fungibili da chi dà a chi riceve a mutuo, con l'accordo che l'esatto equivalente verrà ritrasferito al mutuante al termine e con le modalità pattuite.
Si configura come prestito di consumo.
Dal mutuo, contratto unilaterale, nasceva un'obbligazione a carico di una parte sola tenuto a restituire quanto gli era stato dato in prestito.
La struttura del mutuo ne garantiva l'assoluta gratuità e si rifletteva perfettamente nella formula dell'azione che era data al mutuante per ottenere la restituzione; la condemnatio era certa e doveva corrispondere alla intentio, anch'essa certa. La pretesa dell'attore doveva corrispondere esattamente all'ammontare di quanto era stato trasferito.
Accanto alla forma del mutuo si affiancava una stipulatio avente ad oggetto gli interessi.
Non era tutelato il solo patto.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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