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Diritto romano: obligatio re contracta

DIRITTO ROMANO: OBLIGATIO RE CONTRACTA


Casi di mutuo e pagamento dell'indebito. Elemento del dare rem; in questi casi la datio rei (trasferimento proprietà di una certa quantità di cose fungibili) fonda l'obbligo di restituzione del tantudem eiusdem generis, cioè della medesima quantità dello stesso genere di cose.
Legis actio per condictionem e successivamente condictio formulare, in virtù della quale la presenza della cosa “aliena” presso un terzo crea l'obbligo di quest'ultimo a restituirla.
Dare come “trasferire la proprietà”, di consegueza nelle obligatio re contracta non sono presenti il deposito, il comodato e il pegno. Che vengono inclusi nei contratti reali, tutelati con actiones civiles bonae fidei.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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