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Diritto romano: obbligazioni solidali

DIRITTO ROMANO: OBBLIGAZIONI SOLIDALI


Obbligazioni solidali sono quelle aventi una pluralità di creditori o di debitori, qualora sia stato convenuto dalle parti o stabilito dal diritto che la prestazione sia dovuta al singolo creditore o dal singolo debitore per intero.
Esistono obbligazioni solidali cumulative e le obbligazioni solidali elettive.
L'obbligazione solidale cumulativa è propria del campo dei delitti ed è possibile solo dal lato passivo, si ha quando un medesimo fatto illecito sia posto in essere da più persone in concorso fra loro.
Il pagamento della poena da parte di uno dei coautori non estingue l'obbligazione degli altri. L'obbligazione solidale elettiva è attestata per le stipulazioni di “correali”, chiamate così perché concluse da due o più soggetti che si impegnavano, oppure due o più soggetti destinatari dell'impegno.
La funzione economica-sociale di entrambe le categorie di obbligazioni solidali, quelle nascenti da stipulatio e quelle nascenti da contratti di buona fede, era quella di soggetti per l'adempimento di una sola prestazione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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