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Art. 99 c.p.c. e art. 2907 c.c.


Per la comprensione del significato dell'art. 99 c.p.c., o meglio per la distinzione del principio della domanda ad altri principi che solo occasionalmente possono con esso coincidere, è necessario considerare altre norme dell'attuale ordinamento positivo.
L'art. 2907 c.c., ponendosi dal punto di vista di chi esercita l'attività giurisdizionale (più che da quello di chi la sollecita), dispone che "alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio".
Dopo avere riaffermato che normalmente l'esercizio dell'attività giurisdizionale è condizionato dalla "domanda di parte", pone come eccezione a tale principio sia l'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria provveda su istanza del pubblico ministero, sia quella in cui provveda d'ufficio; gli equivoci cui dà luogo una simile formulazione sono essenzialmente due:
L'accreditare l'opinione secondo cui il principio della domanda si identificherebbe con quello (diverso) della normale correlazione tra la titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e la titolarità del cosiddetto diritto d'azione.
Il principe della domanda è principio distinto da quello della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale dedotto in giudizio e titolarità del diritto d'azione; questo secondo principio emerge chiaramente sia dall'art. 24 cost. sia dalla lettera degli artt. 69 e 81 c.p.c.; ma anche nelle ipotesi in cui la legge ammette che si deroga al principio della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale e titolarità del diritto d'azione, il principio della domanda è ugualmente rispettato: anche in queste ipotesi, infatti, l'esercizio dell'attività giurisdizionale è sollecitato da un soggetto estraneo all'attività giurisdizionale stessa; è quest'ultimo il significato dell'art. 99 c.p.c.
Il porre sullo stesso piano, come eccezioni al principio generale della domanda, le ipotesi in cui il giudice provveda su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.
Il principio della domanda è rispettato, pertanto, anche quando essa sia eccezionalmente proposta da un sostituto processuale o dal pubblico ministero; le uniche ipotesi in cui il principio della domanda non trova applicazione sono quelle in cui, eccezionalmente, la legge ammette che l'autorità giudiziaria possa provvedere d'ufficio alla tutela giurisdizionale dei diritti.
L'equiparazione effettuata dall'art. 2907 c.c. fra ipotesi in cui l'autorità giudiziaria provvede su istanza del pubblico ministero e ipotesi in cui provvede d'ufficio è quindi inesatta: mentre le prime ipotesi non apportano deroga al principio della domanda, nelle altre ipotesi è proprio il principio della domanda che viene derogato.

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