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Cenni sulla teoria dell'azione


L'analisi condotta sui rapporti tra diritto sostanziale e processo mostra come la funzione giurisdizionale, per assolvere il suo scopo primario di assicurare al titolare del diritto le stesse utilità garantitegli dal diritto sostanziale, debba articolarsi in modo estremamente vario e complesso.
Un discorso del tutto analogo potrebbe essere svolto riguardo alla nozione di azione.
La nozione di azione come categoria generale atipica assolse un compito storico di notevolissima portata la cui importanza ancora oggi non può essere disconosciuta: il garantire a tutti coloro che si affermassero titolari di un diritto sostanziale riconosciuto come tale dall'ordinamento, la possibilità di ricorrere alla tutela giurisdizionale civile predisposta dallo Stato; l'assicurare tale possibilità indipendentemente dalla previsione di una norma che attribuisse con riferimento a ciascun singolo diritto e/o a ciascuna singola violazione il diritto d'azione.
L'analisi svolta precedentemente mi sembra concorra però a porre in evidenza quanto sia inappagante risolvere i problemi relativi ai rapporti tra diritto sostanziale e processo solo in termini di teoria dell'azione.
La teoria dell'azione è idonea a raccordare tutti i diritti previsti dalla legge sostanziale al processo, in quanto riconosce a tutti, per il semplice fatto di affermarsi titolari di un diritto sostanziale, il potere di agire in giudizio, di mettere in moto il processo.
Nulla o poco la teoria dell'azione ci dice però circa le modalità ed il contenuto della tutela giurisdizionale chiesta attraverso l'esercizio del cosiddetto diritto d'azione, e proprio l'analisi condotta in questo capitolo indica come le modalità ed il contenuto della tutela giurisdizionale civile sono e devono o possono essere estremamente varie per rispondere alla diversità dei bisogni di tutela propri dei singoli diritti e per assicurare in tal modo una tutela giurisdizionale effettiva, cioè adeguata.
Ed invero, dopo aver difeso il significato dell'elaborazione ottocentesca della teoria dell'azione, è doveroso ora mettere in rilievo anche i limiti intrinseci a tale elaborazione.
L'ideologia liberale dell'uguaglianza formale di tutti i cittadini nel cui contesto la teoria dell'azione fu elaborata, dell'alto grado di astrazione a cui l'elaborazione fu svolta, ebbero non poche conseguenze negative, in quanto concorsero a determinare il convincimento che il diritto di azione fosse qualcosa di unitario, che il processo messo in moto attraverso l'esercizio del diritto d'azione potesse anch'esso essere configurato come una categoria unitaria e fosse sempre idoneo ad offrire tutela giurisdizionale a tutti i diritti previsti dalla legge sostanziale, indipendentemente dalla specificità dei loro contenuti o dei soggetti reali che ne erano titolari.
In tal modo si viene creare una pericolosa cesura tra diritto sostanziale e processo, cesura che non è stata ancora superata.
In questa prospettiva dovrebbero apparire chiare le finalità dell'analisi svolta precedentemente.
Partiti dalla nozione per così dire classica del diritto d'azione, secondo cui se vi è diritto sostanziale automaticamente è da riconoscere al preteso titolare il potere di agire in giudizio per la tutela giurisdizionale del diritto sostanziale, si è constatato come questa concezione è stata oggi costituzionalizzata dall’art. 241 cost.; dal coordinamento di questa disposizione costituzionale con il capoverso dell’art. 3 cost. si è avvertita, quindi, l'esigenza di verificare con riferimento alle singole categorie di diritti sostanziali, ed in particolare alle singole specie di violazioni che possono subire, quali modalità e quali contenuti la tutela giurisdizionale debba o possa assumere per assicurare una tutela effettiva, cioè per consentire al processo di assolvere, sia pur tendenzialmente, la sua funzione strumentale di "dare per quanto è possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello che egli ha diritto di conseguire" alla stregua della legge sostanziale.

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