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Disposizioni che prevedono ipotesi "tipiche" di mero accertamento


L'ordinamento italiano si pur non contiene alcuna disposizione esplicita che ammette la categoria della tutela di mero accertamento come categoria generale, contiene non poche disposizioni che prevedono ipotesi tipiche di azioni di questo tipo:
L'art. 949 c.c., rubricato "azione negatoria", al secondo comma disciplina una azione di condanna alla cessazione delle turbative o molestie, oltre che al risarcimento del danno, mentre nel primo comma disciplina una tipica azione di mero accertamento negativo: "il proprietario può agire per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando ha motivo di temerne pregiudizio".
L'art. 1079 c.c. in tema di azioni a difesa della servitù individua una tipologia articolata dei possibili contenuti del provvedimento giurisdizionale per la tutela del diritto di servitù.
La prima ipotesi ("il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio la esistenza contro chi ne contesta l'esercizio") è relativa al caso in cui la crisi di cooperazione si sia concretizzata nella mera contestazione della titolarità della servitù: il titolare del fondo servente ha contestato l'esistenza della servitù di passaggio, ma non ha impedito il transito.
La seconda ipotesi è relativa al caso in cui la contestazione della servitù si sia concretizzata in molestie e turbative: in tal caso il titolare può chiederne in giudizio la cessazione, la rimessione in pristino, oltre al risarcimento del danno.
L'art. 1012 c.c. estende all'usufruttuario la legittimazione (straordinaria) a proporre le azioni di mero accertamento previste dagli artt. 1079 e 949 c.c. a favore del proprietario.
Le norme citate, importanti per comprendere il significato della tutela di mero accertamento, sono di scarso aiuto per la soluzione della problematica relativa all'ammissibilità di tale forma di tutela in via atipica.

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