Skip to content

La competenza per valore


La competenza per valore in ordine alle cause di primo grado è così ripartita:
- il giudice di pace è competente per valore e per tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinque milioni (di lire);
- il tribunale è competente per valore che le cause, anche se relative a beni immobili, che non siano di competenza del giudice di pace.
Nell'ambito della legge istitutiva del giudice di pace, oltre a prevedere una competenza per valore e ipotesi di competenza per materia, si prevede anche un'ipotesi di competenza speciale per materia e per valore, insieme, ottenendo questi due criteri in un rapporto non di esclusione, ma di complementarità.
Sono infatti devolute alla competenza del giudice di pace, entro il limite massimo del valore elevato a 30 milioni, le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti.
Gli artt. da 10 a 16 c.p.c. prevedono una serie di disposizioni utili al fine di calcolare il valore della controversia.
In base all'art. 10 c.p.c., il valore della causa si determina dalla domanda (cioè dall'oggetto della domanda, dal diritto fatto valere in giudizio dall'attore).
Il calcolo del valore effettuato sulla base dei criteri empirici contenuti negli artt. da 12 a 16 c.p.c. rileva solo ai fini dell'individuazione del giudice competente, non anche ai fini di merito.
L'art. 102 c.p.c. detta una norma diretta a facilitare la determinazione della competenza per valore nell'ipotesi in cui l'attore faccia valere contestualmente due o più diritti, cioè proponga più domande: in tal caso dispone che, ai fini del valore, le domande si sommano sempre tra loro, indipendentemente dall'esistenza o no di ragioni oggettive di connessione.
Nell'artt. 12 ss. c.p.c. vengono dettati i criteri empirici di cui si diceva prima.
Una attenzione particolare merita l'art. 14 c.p.c., perché pone delle deroghe: "nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito".
Al secondo comma prevede che "il convenuto può contestare, ma soltanto nella prima difesa, il valore come sopra dichiarato o presunto; in tal caso il giudice decide, ai soli fini della competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza apposita istruzione".
Senza questa disposizione l'individuazione del giudice competente sarebbe rimessa unicamente all'arbitrio dell'attore.
Il terzo comma dell'art. 14 c.p.c. dispone che se "il convenuto non contesta il valore dichiarato o presunto, questo rimane fissato, anche agli effetti del merito"; tale deroga è molto più limitata di quanto a prima vista possa sembrare: nell'art. 141 c.p.c. si parla infatti di "somma indicata", con riferimento alle somme di danaro, e di "valore dichiarato", con riferimento ai beni immobili; ne segue che facendo riferimento il terzo comma solo al "valore dichiarato", la deroga concerne solo le cause relative ai beni mobili.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.