Skip to content

La disciplina della nullità della citazione nel nuovo testo dell'art. 164 c.p.c.


La l. 353/90 ha integralmente riscritto l'art. 164 c.p.c. relativo alle nullità della citazione.
La nuova disciplina può essere così sintetizzata:
- si distinguono nettamente i vizi relativi alla vocatio in ius dai vizi relativi all'esercizio dell'azione;
- la disciplina della nullità conseguente a vizi relativi alla vocatio in ius è contenuta nell'art. 1641-2-3 c.p.c. ed è assimilata alla disciplina della nullità della notificazione.
La nullità è rilevabile d'ufficio solo in caso di mancata costituzione del convenuto; alla rilevazione della nullità deve accompagnarsi l'ordine di rinnovazione entro un termine perentorio; la rinnovazione ritualmente effettuata da luogo a una fattispecie sanante a carattere retroattivo a seguito della quale "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione"; se la rinnovazione non viene eseguita il processo si estingue.
La costituzione spontanea del convenuto sanare retroattivamente i vizi della citazione e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della notificazione della citazione originariamente nulla.
All'atto della costituzione il convenuto può dedurre l'inosservanza dei termini a comparire allo scopo di ottenere la fissazione da parte del giudice di una nuova prima udienza di comparizione "nel rispetto del termine";
- la disciplina della nullità conseguente a vizi relativi all'esercizio dell'azione è contenuta negli ultimi tre comma dell'art. 164 c.p.c. e segue queste linee di fondo: la nullità è rilevabile d'ufficio anche in caso di costituzione del convenuto, e ciò perché la costituzione non ha di per sé alcune efficacia sanante riguardo a tali vizi; alla rilevazione della nullità deve accompagnarsi anche la messa in moto di un meccanismo di sanatoria consistente nell'integrazione della domanda ovvero nella rinnovazione della citazione, a seconda che il convenuto sia costituito o no; la sanatoria non ha carattere retroattivo e di conseguenza gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono solo dal momento dell'integrazione o della rinnovazione; se la rinnovazione o l'integrazione non viene eseguita il processo si estingue.
La sanatoria di vizi inerenti all'esercizio dell'azione può conseguire non alla mera costituzione del convenuto, bensì solo ad attività di allegazioni integrative poste in essere (dal convenuto e soprattutto) dall'attore; tale attività di integrazione deve essere sollecitato dal giudice contestualmente al rilievo della nullità e consisterà nella rinnovazione integrale della citazione o il convenuto non sia costituito, e nella mera integrazione della domanda ove il convenuto sia costituito.
È, infine, del tutto ovvio che se manca o è assolutamente incerta l'indicazione del diritto fatto valere in giudizio a, l'atto di citazione difetto del parametro indispensabile alla cui stregua determinare effetti processuali della specie determinazione della competenza o giurisdizione, litispendenza, perpetuatio legittimationis o effetti sostanziali della specie interruzione o sospensione della prescrizione, impedimento della decadenza, anatocismo, obbligo del possessore in buona fede di restituire i frutti, ecc…
Diviene di conseguenza ragionevole prevedere che gli effetti sostanziali e processuali potranno prodursi solo a far data dal momento in cui la nullità sia stata sanata.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.