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Rilevabilità delle questioni di competenza (art. 38 c.p.c.): vecchia e nuova disciplina a confronto


È opportuno concentrare l'attenzione sulla norma che disciplina le modalità attraverso cui le parti ed il giudice hanno la possibilità di rilevare l'incompetenza dell'ufficio giudiziario, per mettere in evidenza le diverse caratteristiche della vecchia e della nuova disciplina.
Il testo dell'art. 38 c.p.c. anteriore alla novella del 1990 scandiva tre disposizioni:
- incompetenza per materia e per territorio inderogabile, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo;
- incompetenza per valore, rilevabili anche d'ufficio, in ogni momento del processo di primo grado;
- incompetenza per territorio derogabile, rilevabile solo su eccezione del convenuto nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, con contestuale indicazione del giudice ritenuto competente.
La vecchia disciplina rende evidente la diversa importanza che il legislatore attribuisce ai criteri di competenza: quello per materia e per territorio sono criteri assolutamente inderogabili tanto è vero che l'incompetenza del giudice può essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, cioè anche per la prima volta dalla Corte di Cassazione; la competenza per valore ha già un'importanza minore essendo rilevabile, anche d'ufficio, solo, però, nel corso del giudizio di primo grado; scarsa poi appare l'importanza del criterio di competenza per territorio derogabile, tanto che l'incompetenza può essere rilevata dal giudice e la parte può sollevare eccezione solo nella comparsa di risposta o nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado.
L'art. 381-2, a seguito della novella del ‘90, riduce le caselle a due: da una parte, l'incompetenza per materia, valore e territorio inderogabile, rilevabile anche d'ufficio "non oltre la prima udienza di trattazione"; dall'altra, l'incompetenza per territorio derogabile, rilevabile solo su eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, con contestuale indicazione del giudice ritenuto competente.
È da notare che la violazione del foro della pubblica amministrazione sembra rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado della causa ai sensi del r.d. 1611/33.

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