Skip to content

I requisiti e gli effetti dell’intervento dei creditori


Il procedimento di espropriazione forzata dello strumento di attuazione della responsabilità patrimoniale e come tale esso deve essere strutturato in modo da consentire il rispetto tendenziale del principio della par condicio creditorum.
Di qui la previsione che all’espropriazione forzata possono partecipare creditori ulteriori rispetto al creditore pignorante.
I creditori che possono intervenire nel processo di espropriazione forzata si distinguono in tre grosse categorie di intrinsecantesi tra loro:
- creditori intervenienti muniti e non muniti di titolo esecutivo;
- creditori intervenienti tempestivi e tardivi;
- creditori intervenienti chirografari e muniti di diritti di prelazione.

Requisiti di ammissibilità dell’intervento sono:
- l’essere creditori muniti di titolo esecutivo;
- l’essere creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati;
- l’essere creditori muniti di pegno o di un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri (ipoteca);
- l’essere creditori (chirografari o privilegiati) titolari di un credito risultante dalle scritture contabili obbligatorie previste per gli imprenditori.
Quanto agli effetti dell’intervento, questi consistono nel diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché nella possibilità di dare anche diritto a partecipare all’espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.