Il procedimento del reclamo nei procedimenti cautelari
                                    
Quanto ai termini, contro l’ordinanza con la quale stato concesso o negato il provvedimento cautelare, il reclamo proposto nel termine perentorio di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore.
Ne segue che:
- il reclamo si propone con ricorso depositato, e tale deposito è sufficiente ai fini del rispetto del termine perentorio di dieci giorni; 
- il contraddittorio deve essere attivato secondo modalità analoghe a quelle indicate sopra; 
- il procedimento si svolge in camera di consiglio; cioè senza udienza pubblica;
- il presidente nomina fra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio; 
- ove il pubblico ministero abbia partecipato al procedimento o subprocedimento cautelare, la sua partecipazione al giudizio di reclamo dovrà avvenire nelle forme proprie delle parti;
- il tribunale può assumere informazioni e acquisire documenti; 
- la pronuncia sul reclamo avviene con ordinanza non impugnabile; 
- è esclusa la rimessione della causa in primo grado. 
L’assenza di efficacia sospensiva e l’inibitoria
Dopo avere affermato che “il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento”, si aggiunge: “tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell’esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione”.
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
 - Università: Università degli Studi di Firenze
 - Facoltà: Giurisprudenza
 - Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
 - Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
 - Autore del libro: A. Proto Pisani
 
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