Skip to content

La natura del provvedimento


Passando ad esaminare in positivo l’ordinanza, si deve preliminarmente rilevare l’equivocità dell’espressione “conserva la sua efficacia” in caso di estinzione.
Se ciò significa che l’ordinanza diviene immutabile allora saremo alla presenza di provvedimenti esecutivi, modificabili e revocabili del grado di giudizio nel cui corso sono emanati e destinati:
- in caso di definizione del giudizio con sentenza, ad essere assorbiti dalla sentenza sia essa di accoglimento sia essa di rigetto;
- in caso di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, a divenire immutabili alla stessa stregua del decreto ingiuntivo in caso di estinzione del giudizio d’opposizione: l’ordinanza si trasformerebbe in provvedimento decisorio immutabile con vera e propria autorità di cosa giudicata sostanziale; inoltre non sarebbe soggetta alle impugnazioni ordinarie in quanto, lasciando estinguere il processo, le parti avrebbero dimostrato di avervi rinunciato.
Le cose cambiano e di molto oltre all’espressione si dia il significato di “conserva la sua efficacia esecutiva”: se tale interpretazione dovesse accreditarsi nella prassi applicativa, l’ordinanza dovrebbe essere inquadrata nell’ambito della categoria dei provvedimenti sommari-semplificati-esecutivi che hanno solo efficacia esecutiva e sono privi di qualsiasi efficacia preclusiva propria del giudicato formale o sostanziale.

La soggezione del provvedimento in esame alla disciplina delle ordinanze revocabili comporta che esso potrà essere revocato ogni qual volta, nell’ulteriore corso del processo a cognizione piena:
- il giudice, anche d’ufficio, reputi che i fatti affermati dall’attore non siano idonei a produrre gli effetti da lui affermati e ciò a seguito di una nuova valutazione della norma applicabile alla fattispecie concreta o di una sua diversa interpretazione;
- il giudice anche dell’ufficio ritenga sussistenti impedimenti di rito sollevati dal convenuto o rilevati d’ufficio;
- il giudice rilevi l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto azionato emergenti dagli atti;
- il convenuto contesti tardivamente i fatti costitutivi posti dall’attore a fondamento del credito o sollevi tardivamente eccezioni in senso stretto, e ottenga dal giudice la rimessione in termini.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.