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La tutela dei c.d. diritti di libertà


Con l’espressione diritti di libertà ci si riferisce a quel complesso di diritti fondamentali che hanno trovato diretto o indiretto riconoscimento soprattutto nella Costituzione, i quali:
- quanto a struttura, sono caratterizzati dal fatto che il loro godimento è assicurato da obblighi negativi di non fare gravanti su tutti o su alcuni membri della collettività (e come tali mai suscettibili di attuazione tramite la tecnica dell’esecuzione forzata); ovvero, ove si tratti di libertà sostanziali, dal fatto che il loro godimento è assicurato solo per il tramite di una obbligazione positiva di dare o di fare altrui, molto spesso infungibile;
- quanto a funzione, hanno carattere non patrimoniale: ciò significa che tali diritti sono, per definizione, destinati a subire un pregiudizio irreparabile, perché non suscettibile di risarcimento nella forma dell’equivalente monetario, ove dovessero permanere l’non stato di insoddisfazione per tutto il tempo necessario per lo svolgimento del processo a cognizione piena.
Quindi per i diritti di libertà la via ordinaria di tutela giurisdizionale è, o dovrebbe essere, la tutela sommaria urgente, ovvero una tecnica che prevenga la violazione minacciata o intervenga nell’immediatezza della violazione.
Proprio nel settore dei cosiddetti diritti di libertà la disciplina sostanziale è spesso estremamente lacunosa: ciò comporta la rimessione all’interprete del compito assai delicato della risoluzione degli eventuali conflitti sorti tra i vari diritti di libertà e quindi la individuazione dei limiti di ciascuna libertà in ragione dell’esigenza di assicurare il godimento delle altre.
Ciò mette in evidenza la pericolosità della tutela giurisdizionale dei diritti di libertà in un contesto in cui la legislazione sostanziale non individua con chiarezza l’ambito effettivo di ciascuna libertà né quale sia il nucleo forte della libertà altrui, non suscettibile di compressione.
Nonostante l’età presa di coscienza, non può essere esclusa o limitata l’ammissibilità del ricorso all’art. 700 c.p.c. (è certo però che l’estensione applicativa dell’art. 700 c.p.c. renderebbe opportuno un intervento legislativo).

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