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Momento da cui decorrono gli effetti sostanziali e processuali della domanda


Nel silenzio del legislatore qualsiasi soluzione è necessariamente inappagante.
Gli unici dati normativi certi al riguardo sono due:
- l’art. 2943 c.c. che ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione alla “notificazione dell’atto con cui si inizia il giudizio” e quindi impone di ritenere che questo effetto sostanziale è ricollegato alla notificazione e non al mero deposito del ricorso;
- l’art. 434 c.p.c. secondo cui il termine breve di decadenza per proporre appello è rispettato dal mero deposito del ricorso in cancelleria.
In questa sede mi sembra più opportuno limitarsi a registrare come la giurisprudenza:
- ha ricollegato la litispendenza al mero deposito del ricorso;
- ha ritenuto che l’effetto processuale della cosiddetta perpetuatio iurisdictionis si ricollega al mero deposito del ricorso;
- ha ritenuto che il termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento è rispettato dalla notifica e non dal mero deposito del ricorso, mentre quello previsto per l’impugnazione delle rinunce e transazioni è rispettato con il solo deposito.
Quanto infine al momento da cui decorrono gli effetti della sanatoria delle nullità del ricorso mi sembra che la soluzione sia la seguente:
- in ipotesi di nullità per mancata individuazione del diritto fatto valere in giudizio, gli effetti sostanziali e processuali potranno prodursi solo dal momento della sanatoria costituita dall’integrazione/rinnovazione;
- in ipotesi di nullità per mancata indicazione o assoluta incertezza dei requisiti relativi alla vocatio in ius l’applicazione analogica dell’art. 164 c.p.c. impone di ritenere che gli effetti sostanziali e processuali si producono con efficacia retroattiva solo se si verifica una delle sanatorie previste dall’art. 1642-3 c.p.c. (costituzione del convenuto, la rinnovazione entro il termine perentorio fissato dal giudice in caso di mancata costituzione del convenuto).

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