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Il riparto fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa


Dopo la legge di abolizione del contenzioso amministrativo e fino all’istituzione della Quarta sezione, con la legge Crispi del 1889, la questione dei limiti della giurisdizione civile fu affrontata per i rapporti tra sindacato giurisdizionale e attività amministrativa.
A questo proposito ebbe particolare rilievo la tesi della distinzione fra atti di gestione e atti di imperio.
Questa tesi contrapponeva gli atti posti in essere dall’Amministrazione nell’ambito di attività di diritto comune agli atti posti in essere dall’Amministrazione nella sua specifica qualità di soggetto pubblico, distinto e superiore rispetto ai soggetti privati.
Questa tesi fu criticata alla fine del secolo scorso e successivamente abbandonata perché i limiti al potere giurisdizionale dovevano essere identificati in base alla norma che regola l’attività amministrativa e quindi in base alla disciplina dettata da tale norma per l’attività dell’Amministrazione; ma, alla stregua di questa disciplina, si notava che anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico si potevano configurare diritti soggettivi, la cui tutela era affidata perciò al giudice ordinario.
Dopo la legge del 1889, la previsione di due ordini di giurisdizioni ha indirizzato l’indagine soprattutto verso la ricerca di regole certe per il riparto della competenza fra giudice ordinario e Quarta sezione.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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