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L’udienza di discussione e la sentenza


In seguito alla presentazione della domanda, viene fissata l’udienza di discussione del ricorso, di cui deve essere data comunicazione alle parti con congruo preavviso (almeno 40 giorni).
Nell’udienza, che è pubblica, ciascuna delle parti può intervenire, attraverso il proprio avvocato, per illustrare oralmente le proprie ragioni.
Una volta conclusa la discussione il Tar provvede a decidere il ricorso pronunciando la sentenza.
In alcuni casi particolari, invece, il giudice amministrativo decide il ricorso senza fissare un’udienza, ma semplicemente in camera di consiglio.
Il procedimento in camera di consiglio si differenzia da quello in pubblica udienza ormai solo per alcuni profili minori (come il fatto che l’udienza non è aperta al pubblico): infatti, per prassi, anche nel caso di camera di consiglio i legali delle parti vengono previamente ammessi a discutere il ricorso.
Il giudice amministrativo può decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare o nell’udienza fissata in seguito all’adozione di un mezzo istruttorio, senza che sia stata fissata l’udienza di discussione.
Questa possibilità vale solo quando il ricorso risulti manifestamente fondato o manifestamente infondato, inammissibile, improcedibile o irricevibile.
In questa ipotesi la decisione può intervenire prima che siano scaduti tutti i termini concessi dalla legge alle parti per l’esercizio dei loro poteri di difesa; però il giudice non può decidere il ricorso senza aver prima verificato la “pienezza del contraddittorio”.
Infine, quando si sia verificata l’estinzione del giudizio, ovvero quando siano intervenute la rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere o la perenzione, alla relativa declaratoria provvede direttamente il Presidente della sezione competente, con un proprio decreto, senza fissare né pubblica udienza né camera di consiglio.
Nei confronti del decreto le parti possono proporre opposizione al collegio.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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