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Natura processuale e sostanziale dell’interesse legittimo


Quanto poi alla questione della natura solo processuale o anche (e principalmente) sostanziale dell’interesse legittimo, essa può essere affrontata correttamente solo sulla base del diritto positivo.
Il punto è capire se nel nostro ordinamento all’interesse legittimo siano assegnate utilità ulteriori rispetto a quella della pretesa all’annullamento dell’atto lesivo.
Un argomento importante a favore della soluzione affermativa viene tratto dalla l. 241/90: essa, introducendo una serie di strumenti di garanzia per gli interessi legittimi a partire dall’inizio del procedimento amministrativo, ha assegnato rilevanza all’interesse legittimo prescindendo del tutto sia dalla impugnazione di un provvedimento, sia addirittura dalla configurabilità di una lesione all’interesse del cittadino.
La partecipazione al procedimento si attua su un piano di diritto sostanziale, attraverso la presentazione di osservazioni o di altri contributi significativi che consentono all’amministrazione di realizzare una più completa conoscenza dei fatti e una migliore valutazione degli interessi ai fini dell’adozione dei propri provvedimenti.
Alla luce di questa disciplina, l’interesse legittimo si presenta come figura “attiva”, caratterizzata da una serie di prerogative dirette a influire sull’azione amministrativa.
Appare superata così anche la concezione dell’interesse legittimo come figura meramente “passiva”.

Tratto da GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA di Stefano Civitelli
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