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I soggetti legittimati ad impugnare la sentenza nel processo penale


- Pubblico Ministero, quando la legge ammette che un provvedimento sia impugnabile dal Pubblico Ministero si deve intendere che il provvedimento medesimo può essere impugnato sia dal Pubblico Ministero presso il giudice di primo grado, sia dal Pubblico Ministero presso la Corte d’Appello.
La parte civile e la persona offesa, anche se non costituita parte civile, nonché gli enti e associazioni intervenute e presidio degli interessi collettivi o diffusi, possono chiedere al Pubblico Ministero di proporre l’impugnazione agli effetti penali.
In quanti casi il pm, quando non propone l’impugnazione, provvede con decreto motivato.

- Imputato, purché ne abbia interesse l’imputato può proporre impugnazione penale personalmente o per mezzo di un procuratore speciale o anche per mezzo del ministero tecnico del difensore, purché questi fosse tale al momento del deposito del provvedimento ovvero sia nominato allo scopo di impugnare.

- Difensore dell’imputato, può proporre gravame avverso il provvedimento anche quando l’imputato non lo abbia fatto.
Si tratta di un potere che il difensore esercita autonomamente rispetto all’assistito: la legge viole che, anche se l’imputato si trova in una situazione psichica negativa, un soggetto tecnicamente qualificato possa valutare per lui l’opportunità dell’impugnazione.
L’imputato, nei modi previsti per la rinuncia, può togliere effetto all’impugnazione proposta dal suo difensore.

- Parte civile, il codice riconosce alla parte civile un autonomo potere di impugnazione limitatamente alla tutela dei propri interessi civili.
Dalla l. 46/2006 la parte civile non ha più un generale potere di proporre appello; le è consentito soltanto il ricorso per Cassazione.
Essa può proporre impugnazione nei seguenti casi:
contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l’azione civile;
contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio per i soli interessi civili;
contro la sentenza nei capi in cui si stabilisce la propria condanna ai danni ed alle spese.

- Responsabile civile, può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento e alla rifusione delle spese processuali.
Questa impugnazione è di tipo “penalistico” ed è proposta col mezzo che la legge attribuisce all’imputato.

- Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il codice estende la portata dell’impugnazione del responsabile civile alla persona civilmente obbligata.

- Querelante, può proporre l’impugnazione contro la sentenza di proscioglimento che lo ha condannato al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, nonché al risarcimento del danno in favore dell’imputato e del responsabile civile.

Il mezzo di impugnazione è quello previsto per la parte civile e l’impugnazione è limitata agli interessi civili.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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