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Diritto romano: compravendita e stipulationes

DIRITTO ROMANO: COMPRAVENDITA E STIPULATIONES


La compravendita consensuale nasce probabilmente nell’ambito dei rapporti con gli stranieri, perché questi non potevano servirsi dei modi di trasferimento della proprietà propri dei cittadini romani (mancipatio, traditio, in iure cessio).
Le obbligazioni del venditore e del compratore potevano essere rafforzate tramite reciproche stipulationes.
Nascono le stipulatio habere licere, con cui il venditore garantisce che il compratore continui ad avere la piena disponibilità della res; e la stipulatio duplae con cui il venditore si obbliga a pagare il doppio dell'ammontare del prezzo pagato dal compratore, ove si verifichi l'evizione.
Obbligazioni del venditore: deve garantire la piena disponibilità della cosa venduta e di cui ha trasmesso il possesso (habére licére ).
Normalmente trasferisce la proprietà della cosa mediante atti appropriati; ma, per es., allo straniero non interessava che lo schiavo vendutogli da un romano gli fosse trasferito mediante mancipatio : bastava la traditio.

Man mano che acquista importanza la traditio, si afferma l'uso di assumere la garanzia per la qualità della cosa, o per la sua immunità da determinati vizi, attraverso stipulationes. Nel caso quindi che la cosa non corrisponda a quanto garantito, il compratore può agire ex stipulatu.
Il giudice potrà pronunciare una condanna corrispondente all'intero valore della cosa.
Se il venditore era in buona fede, e non era a conoscenza dei vizi della cosa, il compratore non aveva alcuna tutela, a meno che non fossero state interposte le specifiche stipulazioni.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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