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Diritto romano: il mandato

DIRITTO ROMANO: IL MANDATO


Il mandato è un contratto gratuito consensuale iuris gentium, tutelato mediante actiones bonae fidei. E' l'accordo tra due soggetti, di cui uno dà all'altro l'incarico di svolgere per conto sui o per conto di un terzo una determinata attività.
Attività lecita e determinata. Se ha per oggetto il compimento di negozi giuridici, il mandatario deve trasferirne gli effetti in capo al mandante, che deve accettarli.
Con l'actio mandati il mandatario può pero ottenere il rimborso delle spese o il risarcimento dei danni subiti per adempiere alla sua obbligazione. Essa è un'actio bonae fidei, con la quale può farsi valere la responsabilità per l'inadempimento dovuto a violazione della buona fede contrattuale.

Requisiti dell'oggetto del mandato sono la sua liceità e la sua determinatezza. Il contratto è imperfettamente bilaterale, anche le obbligazioni del mandante hanno infatti natura eventuale ed accessoria.

Dopo la morte il contratto viene annullato in base al principio che un rapporto obbligatorio non può costituirsi in capo agli eredi delle parti, né dal lato attivo né da quello passivo.

Inoltre si estingue per mutuo consenso, per revoca del mandante, valida se comunicata al mandatario prima che abbia iniziato l’esecuzione, o per recesso unilaterale del mandatario.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO di Sara Zauli da Baccagnano
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