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La diversa rilevanza del fatto costitutivo nei diritti eterodeterminati e autodeterminati


Si può procedere ora ad alcune integrazioni dello schema fin qui proposto.
La prima integrazione deriva dalla diversa rilevanza dei fatti costitutivi (cioè della causa petendi) a seconda della specie di diritto fatto valere in giudizio.
La dottrina e la giurisprudenza concordano nel distinguere i diritti in diritti eterodeterminati e diritti autodeterminati.
Diritti eterodeterminati sono i diritti che possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto fra gli stessi soggetti.
Diritti di tale specie, cui appartengono con assoluta sicurezza i diritti di credito, sono individuati non dalla mera indicazione del loro contenuto, ma anche dalla indicazione del fatto costitutivo, che ha quindi valore sia in tema di prova sia, e prima, di requisito di validità della domanda.
A livello di oggetto del processo e del giudicato ciò significa che il mutamento del fatto costitutivo comporta mutamento del diritto e pertanto la domanda giudiziale con cui si faccia valere in un secondo processo un diritto dallo stesso contenuto di quello fatto valere nel primo giudizio, ma basato su di un diverso fatto costitutivo, sarà domanda con cui si fa valere un diritto diverso, su cui non può di conseguenza operare in modo alcuno il primo giudicato che aveva un diverso ambito oggettivo.
Diritti autodeterminati sono invece i diritti che non possono sussistere simultaneamente più volte con lo stesso contenuto tra gli stessi soggetti.
Diritti di tale specie, cui appartengono con assoluta sicurezza del diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento nonché i diritti della personalità e i diritti assoluti in genere, sono individuati sulla base della sola indicazione del loro contenuto (del bene che ne costituisce l'oggetto e della relazione giuridica che l'attore vanta rispetto ad esso); il fatto costitutivo non è necessario per la loro individuazione, e pertanto rileva soprattutto come tema di prova e non potrebbe mai rilevare come requisito di validità della domanda.
A livello di oggetto del processo e del giudicato ciò significa che il mutamento del fatto costitutivo non comporta mutamento del diritto fatto valere e pertanto la domanda giudiziale con cui si faccia valere in un secondo processo un diritto dello stesso contenuto, ma basato su di un fatto costitutivo diverso, sarà domanda con cui si fa valere lo stesso diritto oggetto del primo giudicato e come tale preclusa da questo.

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