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L’ambito di applicazione del rito speciale e il tentativo obbligatorio di conciliazione


L’art. 409 c.p.c. individua le controversie di lavoro assoggettate al rito speciale.
È da osservare preliminarmente che la tecnica seguita dal legislatore del 1973 è stata quella di assoggettare al rito speciale non singole controversie tipicamente individuate per il loro petitum, bensì tutte le controversie relative ai rapporti indicati nei cinque numeri in cui si articola l’art. 409 c.p.c.
Il n.1 dell’art. 409 c.p.c. assoggetta al rito speciale tutte le controversie relative a “rapporti di lavoro subordinato privato anche se non inerenti all’esercizio dell’impresa”.
Il carattere tendenzialmente omnicomprensivo del rito speciale induce poi a ritenere irrilevante che la controversia sia relativa ad un rapporto di lavoro in atto, estinto o da costituire.
Il n.2 dell’art. 409 c.p.c. assoggetta al rito speciale del lavoro le controversie inerenti a “rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché a rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie”.

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