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Fonti del diritto ecclesiastico italiano


Con il termine fonti del diritto si indicano gli strumenti per la produzione legislativa. Fonte del diritto è l’atto o il fatto abilitato dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.
Il sottosistema del diritto ecclesiastico, dal punto di vista profilo temporale è costituito da successive stratificazioni normative: i patti lateranensi del 29, la legge sui culti ammessi del 29, la costituzione repubblicana del 48; il uovo accordo tra stato e santa sede dell’84; la normativa da esso derivata; le intese con le confessioni acattoliche; la nuova legislazione unilaterale dello stato.
Sotto il profilo gerarchico le fonti appartengono a gradi diversi della produzione normativa: le norme costituzionali con efficacia prevalente rispetto alle leggi ordinarie. Va precisato che la corte costituzionale ha enucleato alcuni principi supremi dell’ordinamento costituzionale sovraordinati alle stesse norme costituzionali. Ma vi sono anche leggi di origine pattizia che hanno invece una forza passiva o di resistenza all’abrogazione e modificazione assimilabile a quelle delle norme costituzionali: esse sono qualificate come fonti atipiche.
Quanto all’origine: il sistema è costituito sia dalla produzione normativa unilaterale dello stato che bilaterale per regolare i rapporti con la chiesa cattolica e con le altre confessioni.
Le norme di origine bilaterale prevedono nel procedimento per la loro formazione la necessità dell’accordo con la controparte. Tali norme concordate cono rese efficaci nell’ordinamento italiano da una legge unilaterale dello stato: rispettivamente dalla legge che da piena integrale esecuzione all’accordo con la chiesa cattolica e dalla legge di approvazione per le intese con le confessioni acattoliche. Per queste leggi di origine bilaterale è stabilito un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo nel senso che la legge presuppone un accordo tra stato e chiesa o tra stato e confessione che il parlamento può solo approvare o respingere ma non emendare per rispetto del principio della distinzione degli ordini dello stato e delle chiese.
A questo tipo di leggi appartengono le leggi di esecuzione dei patti lateranensi e quella di esecuzione dell’accordo dell’84.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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